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Ordinanza — n. 44689/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44689/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44689/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONICELLI MICHELE nato a ZEVIO il 20/12/1989 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Antonicelli Michele; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata valutazione di cause di non punibilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44689/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzione sproporzionata risarcimento per errore giudiziario cognizione del ricorso per cassazione pluralità di motivazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONICELLI MICHELE nato a ZEVIO il 20/12/1989 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonicelli Michele; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata valutazione di cause di non punibilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente