Ordinanza — n. 44688/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDAOUI MOHAMMED nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Mahdaoui Mohammed; Considerato che il primo motivo proposto, con il quale è stata dedotta violazione di norme processuali, è del tutto reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la logica e persuasiva della Corte di appello sul tema, è bene precisare, non dell'omessa traduzione di atti del procedimento, ma dell'omessa notifica al ricorrente di atti effettivamente tradotti a causa dell'irreperibilità dello stesso, in assenza di qualsiasi confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello sul primo motivo di appello; atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDAOUI MOHAMMED nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mahdaoui Mohammed; Considerato che il primo motivo proposto, con il quale è stata dedotta violazione di norme processuali, è del tutto reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la logica e persuasiva della Corte di appello sul tema, è bene precisare, non dell'omessa traduzione di atti del procedimento, ma dell'omessa notifica al ricorrente di atti effettivamente tradotti a causa dell'irreperibilità dello stesso, in assenza di qualsiasi confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello sul primo motivo di appello; atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza (punto 2 pag. 3), che ha chiarito come non vi sia stato sul punto alcuna eccezione della difesa e non risulta in alcun modo riscontrata la presenza dei testimoni in aula per come evocata, in modo ripetitivo, dal ricorrente anche in questa sede; atteso che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in modo generico ed aspecifico in ogni sua forma perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, o in ordine alla sussistenza dei delitti ascritti all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati errneneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 14839 del 20/06/1977, Trucco, Rv. 137313), risolvendosi in sostanza in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, clep. 2017, La Gumina, Rv. 269217- 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consig