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Ordinanza — n. 44686/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44686/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITREA ZAMFIR nato il 22/11/1991 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Mitrea Zamfir; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, invocandone la derubricazione in furto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ricettazione permesso di promuovere un procedimento penale furto aggravato licenziamento per furto eccezione di illegalità recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITREA ZAMFIR nato il 22/11/1991 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mitrea Zamfir; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, invocandone la derubricazione in furto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres.dente