Ordinanza — n. 44686/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITREA ZAMFIR nato il 22/11/1991 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Mitrea Zamfir; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, invocandone la derubricazione in furto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITREA ZAMFIR nato il 22/11/1991 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mitrea Zamfir; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, invocandone la derubricazione in furto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres.dente