Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances to the defendant. The defendant argued for leniency, but the court emphasized that judges need only consider the most relevant elements of the criminal record when assessing general mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court correctly identified the defendant's extensive prior convictions as decisive for denying leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In assessing generic mitigating circumstances, the trial judge need not consider every favorable or unfavorable element but may base the decision on the single most preponderant factor regarding the offender's personality or the crime's nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAL CSILLA (CUI 03WN002) nato il 18/05/1967 avverso la sentenza dei 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; a
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 18 novembre 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale Pal Csilla era stata condannata alla pena di anni uno di re- clusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 cod. pen..
2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, )ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei molteplici e specifici precedenti penali dell'imputata, sintomatici di una spiccata capacità a delin- quere.Non sussiste la prospettata disparità di trattamento con l'originario coimputato Stancu Adrian, nei cui confronti erano state concesse le circostanze attenuanti gene- riche. Nei confronti dello Stancu - al quale non era stata contestata la recidiva spe- cifica, reiterata ed infraquinquennale - non era stato formulato un giudizio di elevata pericolosità a differenza di quanto è avvenuto per la Pal.
Peraltro, la ricorrente non documenta l'esistenza dei precedenti penali a carico dello Stancu, in violazione del principio di autosufficienza.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso