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Ordinanza — n. 44561/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for remittal due to lack of procedural turbative effect on trial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for remittal of the proceedings inadmissible. The appellant argued that local press campaigns constituted a procedural disturbance warranting transfer to another judge. The court rejected this, ruling that such campaigns do not inherently disrupt the trial and that the request lacks the nature of an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for remittal based on media coverage is inadmissible if it does not constitute a procedural disturbance sufficient to justify transfer, as it lacks the nature of an appeal.

Parole chiave

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request for remittal procedural disturbance media coverage impact inadmissible request transfer of proceedings punibilità dei mass media principio di pubblicità propaganda politica

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
277498 - 01); considerato che alla inammissibilità non segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega
commesso in Molfetta il 1 luglio 2018; ritenuto che l'istanza sia manifestamente infondata, dato che non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv.
Sez. 5, n.16553 del 18/01/2023, Tornotti
pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n.16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MACCHIA MARINO nato a BITONTO il 17/08/1981 trasmessa dalla CORTE APPELLO di BARI con ordinanza del 05/05/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Macchia Marino ha proposto istanza di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, investita di appello avverso la pronuncia emessa in data 17 giugno 2019 dal Tribunale di Trani, che lo ha condannato per il reato di cui agli art.56, 110, 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. commesso in Molfetta il 1 luglio 2018; ritenuto che l'istanza sia manifestamente infondata, dato che non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498 - 01); considerato che alla inammissibilità non segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n.16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'ista