Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44559/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-existence of acquittal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Hamdaoui Bouabid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a suspended sentence for tax evasion, arguing the lower court failed to verify the absence of statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such arguments are strictly prohibited in appeals against plea bargain sentences, which are limited to specific statutory grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, alleging the non-existence of acquittal grounds under Art. 129 is inadmissible as it falls outside the exhaustive list of permissible grounds for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing inadmissible appeal acquittal grounds Article 129 procedure Cassation limits violenza o minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Varese, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Hamdaoui Bouabid, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Varese, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Hamdaoui Bouabid, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAtvlDAOUI BOUABID.nato il 25/05/1990 avverso la sentenza dei 08/03/2023 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; a

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Varese, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Hamdaoui Bouabid, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2