Italian Supreme Court dismisses appeal for non-justifiable ground and unfounded lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence for drug possession, arguing the court failed to address non-punishability grounds and lacked reasoning on asset confiscation. The court rejected these claims as non-justifiable under procedural rules and manifestly unfounded based on existing case law regarding the justification of seized funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are not justifiable under procedural law or are manifestly unfounded in light of established judicial interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI BOUCHAIB nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Jarmouni Bouchaib ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Lucca il 3 marzo 2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso (omessa indicazione dell'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) è censura non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge n.103/2017); considerato che il secondo motivo di ricorso (omessa motivazione della confisca del denaro in sequestro) risulta manifestamente infondato alla luce della motivazione espressa con riferimento alla mancata giustificazione del possesso di somma ingente, in linea con l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Sez. 4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 o