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Ordinanza — n. 44556/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to limited statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentencing for tax evasion, arguing the lower court failed to verify statutory acquittal grounds and misqualified the crime. The Court ruled that such appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification or omitted acquittal checks.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, the Court of Cassation is limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on omitted acquittal grounds or non-palese qualification errors.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal admissibility tax evasion crime statutory acquittal grounds legal qualification error court costs and fine procedural law Italy facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di rjrr14, - su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Aversano Antonio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di rjrr14, - su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Aversano Antonio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto .da: AVERSANO ANTONIO, nato a AVERSA il 07/10/1994 avverso la sentenza del 10/03/2023. dei GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; a

MOTIVI DELLA DECISIONE

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1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di rjrr14, - su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Aversano Antonio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggia- mento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in R