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Ordinanza — n. 44555/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of counsel signature as required by new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a qualified lawyer's signature, violating the mandatory requirement introduced by Law 103/2017. The appellant argued for personal representation, but the court noted that the specific legislative amendment removed the previous exception allowing unrepresented parties to sign appeals. Consequently, the court ruled that the failure to comply with this formal requirement renders the appeal void and ordered the payment of court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, L. 103/2017: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unrepresented party signature Law 103/2017 requirement qualified lawyer mandate court costs and fine prova oggettiva prove acquisite tramite sorveglianza prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 aprile 1990, n.309
Art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n.110
Art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n.103
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTEMBRINI ANTONIO nato a TARANTO il 13/01/1972 avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO9f...ato avviso alle parn udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che Settembrini Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata per i reati di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 aprile 1990, n.309 e all'art.4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n.110 commessi in Taranto il 22 novembre 2022 con recidiva reiterata infraquinquennale considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso