Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal qualification challenges under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mosaico Vita inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for cocaine possession, arguing violations of law and flaws in reasoning regarding her responsibility and the crime's classification. The Court rejected these grounds as generic and excluded from the permissible scope of appeals against sentencing agreements, which are now limited to specific issues like legal qualification and consent validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if based on generic grounds or lacking specific challenges to legal qualification, as the new procedural framework restricts review to defined categories of illegality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSAICO VITA nato a CAROVIGNO il 12/03/1949 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIt dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. MOSAICO Vita ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brindisi gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione in relazione al reato di detenzione di circa 132 grammi di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e alla qualificazione giuridica del reato contestato.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza dì applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ille- galità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Quanto alla contestazione relativa alla qualificazione giuridica, la stessa risulta ictu ocu/i manifestamente infondata a fronte di detenzione di sostanza stupefacente di rilevante peso ponderale da cui erano ricavabili circa 735 dosi singole.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità I (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così