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Ordinanza — n. 44552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO SEBASTIANO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/10/1970 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 27/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOpato avviso alie_panil udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che Strangio Sebastiano, in qualità di persona offesa dal reato, ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento n.5133/2021 Mod.44 - R.G. Gip n.7937/2021; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gip n.7937/2021; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01;

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale censure procedurali condono delle spese procedurali impugnazione della cancellazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
272932 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO SEBASTIANO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/10/1970 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 27/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOpato avviso alie_panil udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che Strangio Sebastiano, in qualità di persona offesa dal reato, ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento n.5133/2021 Mod.44 - R.G. Gip n.7937/2021; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01;

Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2