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Ordinanza — n. 44551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of non-prosecution grounds during penalty agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal during the penalty agreement phase at the appellate level. The appellant argued that the lower court failed to evaluate these grounds, but the court held that the statutory power to settle penalties creates preclusive effects on the entire proceedings, including the final review. Consequently, the court ruled that the appellant cannot now raise issues they previously abandoned to secure a reduced sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; The power to settle penalties granted to the parties creates preclusive effects on the entire proceedings, including the final review, thereby barring subsequent claims regarding grounds for acquittal that were waived during the agreement phase.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds penalty agreement preclusion inadmissible appeal dispositive power effect procedural waiver sufficienza della testimonianza allegazioni fattuali non credibili partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 110 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • IZZO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 08/12/1988 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; a

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro diecimilatrecento di multa nei confronti di Izzo Immacolata in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ri- corso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre