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Ordinanza — n. 44550/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for legal qualification error not meeting manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Viola's appeal against a Verona tribunal sentencing inadmissible. Viola argued the legal qualification of his crimes was erroneous, but the court found this ground non-deducible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and Viola was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal against a sentencing decision based on a legal qualification error is inadmissible unless the error is manifest, meaning it is immediately obvious and lacks any room for debate.

Parole chiave

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legal qualification error manifest error standard appeal inadmissibility sentencing decision criminal procedure code imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 24 febbraio 2022), con recidiva infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
n.309/90) non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 444 c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art.
Art. 1, comma 50, della legge 103/2017
(inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art.73 d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
283023 — 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
1, comma 50, della legge 103/2017 citata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA GIUSEPPE nato a CROTONE il 25/09/1989 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA\dato avviso alle aar- iti. \ udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Viola Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 7 aprile 2022), di cui agli artt.2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.895, 23 e 3 legge 18 aprile 1975, n.110, 697, comma 1, cod. pen. e 679, comma 1, cod. pen. (in Sant'Ambrogio di Valpolicella sino al 24 febbraio 2022) e di cui all'art.648 cod. pen. (in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 24 febbraio 2022), con recidiva infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art.73 d.P.R. n.309/90) non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottob