Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a lawyer after 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted it without legal representation. The law changed in August 2017 to require all appeals to be filed by registered defense lawyers, a rule the defendant violated. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: After August 4, 2017, a criminal appeal must be filed by a registered defense lawyer; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: . G3INI 3ETMIR nato il 18/02/1993 avverso la sentenza dei 20/01/2023 dei GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consicliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gjini Jetmir, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Gjini ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.