Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appeal arguments without critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated the arguments from the lower court's decision without providing a necessary critical analysis. The appellant, Succu Angelo, challenged a conviction for recidiva reiterata, but the appellate court had already addressed his points with congruous and non-illogical reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat the arguments of the lower decision without a necessary critical analysis, as the appellate court's reasoning was already sufficient and non-illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUCCU ANGELO nato a NUORO il 30/01/1990 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Succu Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa all'esito di rito abbreviato in data 7 aprile 2022 dal Tribunale di Rimini di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Rimini il 23 febbraio 2022 con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato i presupposti per il riconoscimento della recidiva a pag.3 in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità (Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01) e che per tale ragione la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre