Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44543/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Di Mauro's appeal inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking with a six-month prison sentence and €30,000 fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and lighter sentencing, but the court found the lower court's reasoning adequate given the large cocaine quantity and criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and Di Mauro was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 c.p.; Art. 62 c.p.: The appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances is valid when the first-instance judge provides adequate reasoning based on the severity of the crime, the quantity of drugs, and the defendant's specific criminal record, rather than relying solely on a lack of prior convictions.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances drug trafficking conviction cocaine quantity appellate review standard criminal record weight sentencing proportionality inadmissible appeal mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.
Art. 62 c.p.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
art. 73 comma 1 DPR 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO VINCENZO nato a CATANIA il 05/01/1992 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 Luglio 2022 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto DI MAURO Vincenzo colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Considerato che i motivi, inerenti al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto, anche specifici, mantenendo comunque il trattamento sanzionatorio sotto la soglia della media edittale. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici, nonché la gravità del reato e le modalità dell'azione in ragione della rilevantissima quantità di stupefacente detenuto (oltre un chilogrammo di cocaina), delle dosi ricavabili (in diverse migliaia), del carattere organizzato dello spaccio e dell'inserimento del prevenuto in contesti criminali di assoluto rilievo. 3.1 La pena, infine, è stata attestata su criteri medi edittali in ragione del quantitativo detenuto di cocaina, della presenza di ulteriori indici sintomatici da cui desumere che il ricorrente avesse intrapreso una lucrosa attività di spaccio e, in particolare, in ragione del considerevole quantitativo dello stupefacente e delle dosi ricavabili, da cui l'inferenza che lo stesso fosse inserito in un ambito criminale nel settore degli stupefacenti certamente non trascurabile.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-10-23 Il Consigliere estensore