Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement, ruling waiver of penalty review bars Cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the sentencing agreement lacked proper justification. The defendant argued the second-instance court failed to explain the five-year sentence, but the court held that by agreeing to the penalty, the defendant waived the right to challenge its calculation. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309/1990: A party's agreement to a penalty in the second instance creates a preclusive waiver of the right to challenge the sentencing calculation at the Cassation level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BUONO PASQUALE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 03/10/1989 avverso la sentenza dei 18/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita !a relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena di anni cinque di reclusione nei confronti di Di Buono Pasquale in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che l'organo giudicante non aveva fornito nessun tipo di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Inoltre, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ri- correndo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in fa- vore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 otto