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Ordinanza — n. 44540/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for generic mitigating circumstances not listed in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law of legal remedies. The defendant challenged a sentence ratified from a plea agreement, arguing that the denial of generic mitigating circumstances was illegal. The court ruled that such arguments fall outside the limited scope of appeals against plea bargains, which only cover specific statutory exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general challenges to the denial of mitigating circumstances as they relate to the parties' choice of sanction.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Generic Mitigating Circumstances Inadmissible Appeal Sentencing Continuation testimone a carico verdetto di colpevolezza identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Younes Mohamed, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 81, cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Younes Mohamed, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUNES MOHAMED nato i: 05/09/1990 avverso la sentenza dei 01/02/2023 dei GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita ia relazione svolta dai Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Younes Mohamed, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in aumento sulla pena disposta dalla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna del 14 gennaio 2022.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla incidenza di tale fattore sull'entità dell'au- mento per la continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituente il frutto della scelta delle parti.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2