Cassation appeals dismissed for lack of critical analysis of lower court arguments under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Barrera Salvatore and Noto Pietro inadmissible. The appellants challenged their convictions for specific crimes but failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals were inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, ordering the payment of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals are inadmissible if not supported by a necessary critical analysis of the arguments presented in the lower court's decision, as the appellate judge need only indicate elements of predominant relevance rather than evaluating every defensive deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRERA SALVATORE nato a COMISO il 03/08/1981 NOTO PIETRO nato a VITTORIA il 25/02/1973 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Barrera Salvatore e Noto Pietro hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato, con riguardo a tali imputati, la pronuncia del Tribunale di Catania del 9 gennaio 2020 di condanna per i reati di cui agli artt.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Vittoria e Catania dal 10 dicembre 2014 e per Noto fino al 12 aprile 2015) e di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. n.309/90 (in Vittoria dal 2015 fino al 5 luglio 2016 per Barrera e tra il 15 marzo 2013 e il 8 novembre 2013 per Noto); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (travisamento prove su responsabilità per Barrera Salvatore e vizio di motivazione su circostanze attenuanti generiche per entrambi) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; considerato, in particolare, che il primo motivo del ricorso di Barrera Salvatore propone una rilettura del compendio istruttorio, non ammissibile in fase di legittimità; considerato, con riguardo alle altre censure, che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti o a un diverso giudizio di bilanciamento; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C