Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to non-deducible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Di Benedetto inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentencing agreement regarding specific recidivism, arguing the lower court omitted reasoning on non-punishment grounds. The court ruled these arguments were non-deducible under procedural law, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if the grounds cited are not deducible under specific procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO FRANCESCO nato a PALERMO il 15/11/1984 avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOti;;:tà=riUM udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Di Benedetto Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Palermo il 18 luglio 2022 con recidiva specifica e infraquinquennale); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 ste