Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44534/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction regarding witness exclusion and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments against the exclusion of a defense witness and the excessive sentence. The lower court found the witness testimony superfluous because existing evidence already proved the defendant's drug trafficking, while the prosecution's documents contradicted the witness's account. The Court upheld the sentencing discretion, noting the penalty was within statutory limits and properly considered prior convictions and lack of mitigating factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation requires specific grounds for challenging witness exclusion, and sentencing falls within judicial discretion unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
witness exclusion sentencing discretion drug trafficking specificity principle judicial review traffico di cocaina reato di coazione violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di ricorso per Cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod.
Art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
artt. 81 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di ricorso per Cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Astafi
pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Astafi, Rv.
Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli
(Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO NICOLA nato a TERMOLI il 07/07/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino del 25 novembre 2021, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, con cui Marsalone Luigi era stato condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B).

2. Il Marino, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per erronea revoca dell'ammissione di teste a discarico da parte del Tribunale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di ricorso per Cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Astafi, Rv. 284536). Il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, la Corte territoriale ha illustrato ampiamente le ragioni della ritenuta superfluità dell'audizione del teste indicato dalla difesa, in quanto la somma di danaro in questione era costituita da banconote di vario taglio e custodite unitamente agli involucri contenenti la cocaina e la marijuana; inol- tre, gli organi di P.G. avevano rinvenuto altresì manoscritti con conteggi, indicativi del mantenimento di una contabilità da parte dell'imputato. Il teste Marino Mercurio, pertanto, avrebbe dovuto interloquire su circostanze smentite dall'intera impalcatura probatoria acquisita in dibattimento.

La Corte distrettuale, peraltro, ha evidenziato che l'imputato comunque aveva ammesso la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, sebbene asserendo che intendeva cederle a titolo gratuito.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di me- rito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e global- mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione del precedente specifico e del precedente per evasione, della mancanza di elementi favorevoli e del dato del mancato aumento per la continuazione col reato satellite.

Il ricorrente non si confronta con l'articolato apparato argomentativo, avendo circoscritto la propria doglianza all'esiguità dell'offesa arrecata al bene giuridico tute- lato dalla disposizione incriminatrice.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. C