Italian Supreme Court dismisses appeal against drug conviction for excessive sentence due to judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Marsalone's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued the sentence was excessive, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power to evaluate statutory criteria intuitively. The court ruled the penalty was legally justified given the large drug quantity and evidence of a habitual trafficking pattern.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of sentence within statutory limits constitutes the trial judge's broad discretionary power, requiring only a brief reference to evaluated criteria unless the quantification results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALONE LUIGI nato a PALERMO il 02/11/1959 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Marsalone Luigi era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di kg. 5,800 di hashish e di gr. 94,9 di cannabis).
2. Il Marsalone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo.e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione del considerevole quantitativo di droga detenuto, delle modalità della condotta e della cura nell'occultare il danaro contante (evidente frutto della pregressa attività illecita), fattori ritenuti emblematici della non occasionalità della condotta e di un radicato inserimento nel settore del traffico di stupefacenti.
La Corte territoriale ha altresì logicamente spiegato le ragioni della ritenuta irri- levanza del comportamento parzialmente collaborativo in occasione dell'intervento delle forze dell'ordine.4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i