Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for generic and unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nadiaye Mustapha inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mustapha challenged his conviction for drug possession, arguing that the lower court incorrectly reconstructed the facts regarding his alleged sale of hashish to undercover agents and failed to recognize general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, lacking specific criticism of the lower court's reasoning, and found the factual reconstruction and denial of leniency to be coherent and non-contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, devoid of specific criticism of the contested decision, and fail to demonstrate a manifestly illogical or contradictory reasoning in the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIAYE MUSTAPHA nato il 09/04/1995 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; A
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NADIAYE Mustapha ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti contestando la ricostruzione della vicenda secondo la quale sarebbe stato l'imputato a offrire in vendita la so- stanza stupefacente ai due agenti in borghese che si erano presentati presso la sua abitazione; si duole altresì di carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, mentre le prospettazioni del ricorrente mirano ad avvalorare una diversa ricostru- zione fattuale della vicenda che risulta essere stata disattesa con motivazione non manifestamente illogica nei precedenti gradi di giudizio. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta poi moti- vato in termini coerenti e privi di contraddittorietà ovvero di illogicità evidenti.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente DE