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Ordinanza — n. 44526/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44526/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO DAVIDE nato a AVERSA il 18/12/1995 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.GALLUCCIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo aveva condan- nato alla pena di giustizia in relazione al reato di omicidio stradale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44526/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali delitto contro l'ambiente allegazioni di persecuzione contraddittorie partecipazione al reato altri capi d'accusa allegazioni fattuali non credibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO DAVIDE nato a AVERSA il 18/12/1995 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.GALLUCCIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo aveva condan- nato alla pena di giustizia in relazione al reato di omicidio stradale.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti contestando la ricostruzione dinamica del sinistro e la conclusione secondo la quale fosse esso stesso alla guida del veicolo inciden- tato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non appare altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P