Cassation appeal dismissed for non-examination of liability and specific sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giacomo Ligotti's appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claims. Ligotti argued that the appellate court failed to examine his alleged lack of responsibility for the traffic accident and that his sentence was disproportionately low compared to the average. The court ruled that the first ground was procedurally barred because the issue of liability was not reviewed by the appellate judge, while the second ground constituted a specific complaint regarding sentencing that lacked sufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285; The appeal is inadmissible when the first ground concerns a question of fact or liability not examined by the appellate court, and the second ground consists of specific complaints regarding sentencing that fail to meet the required level of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGOTTI GIACOMO nato a ALCAMO il 23/01/1995 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Ligotti Giacomo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 3 giugno 2021 dal Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Castellammare del Golfo il 25 marzo 2017; considerato che il primo motivo di ricorso concerne questione (omessa disamina dell'asserita assenza di responsabilità dell'imputato nel sinistro) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414; considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano doglianze aspecifiche in punto di trattamento sanzionatorio, comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 iglier ei stensore