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Ordinanza — n. 44521/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a critical analysis of the arguments presented in the lower court's decision. The appellant merely reiterated the grounds of the appeal without addressing the substantive reasoning used by the appellate court regarding drug trafficking and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not require a critical analysis of the arguments supporting the contested decision, as mere repetition of appeal grounds without substantive critique fails to meet the threshold for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis reiteration of appeal grounds drug trafficking conviction court costs and fine recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano in data 8 febbraio 2019; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELDESOUKY ELSAID LIBYD ELSAYED nato il 25/07/1999 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Eldesouki Elsaid Libyd Elsayed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 25 gennaio 2021 dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano in data 8 febbraio 2019; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che te argomentazioni poste a base delle tre censure, tutte inerenti a motivazione asseritamente erronea e illogica, rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova della detenzione a fini di spaccio, quanto con riferimento alla non lieve entità del fatto e ai presupposti per il riconoscimento della recidiva, adeguatamente valutando ogni elemento sottoposto al suo esame in merito al trattamento sanzionatorio, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobr