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Ordinanza — n. 44520/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for perjury in legal aid application due to proven malicious income concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for perjury regarding income disclosure. The appellant argued that the ISEE model was insufficient to prove subjective intent, but the court found the significant discrepancy between declared and actual income demonstrated malicious concealment. Consequently, the conviction for falsely indicating income to obtain state-funded legal aid was confirmed without error.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. n. 115/2002; Art. 616 c.p.p.: False indications or omissions in declarations for legal aid constitute perjury only when supported by general intent (dolo generico) proving malicious concealment of relevant income data, excluding negligent conduct.

Parole chiave

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perjury in legal aid income concealment dolo generico ISEE model malicious omission state-funded defense subjective intent denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Bari del 15 giugno 2020, con cui Passaquindici Michele era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 79, c. 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio
In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv.
Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito
Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, Pacino
Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri
115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv.
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli
Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio
272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI MICHELE nato a BARI il 03/01/1995 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Bari del 15 giugno 2020, con cui Passaquindici Michele era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il Passaquindici, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo e alla possibilità di valutare il mo- dello ISEE ai fini della valutazione del reddito.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088).

La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art. 79, c. 1, lett.

c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al be- neficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato la notevole divergenza tra reddito effettivo e reddito dichiarato, di entità tale da escludere la buona fede dell'imputato, che evi- dentemente aveva maliziosamente nascosto una parte consistente dei guadagni per- cepiti.

Il ricorrente reitera la propria tesi difensiva, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'esauriente apparato argomentativo della sentenza impu- gnata e in contrasto con la consolidata giurisprudenza sull'inadeguatezza del modello ISEE ai fini della dimostrazione del reddito.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Co