Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44519/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for generic legal violations lacking specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Pallotta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced penalties based on personal use intent and non-punishability, but the court found these grounds generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The appellate court's decision was upheld because the district judge's findings on drug quantity, concealment methods, and recidivism were logical and consistent with the trial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds drug possession lack of specific critique procedural costs recidivism assessment non-punishability exclusion difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA MICHELE nato a FOGGIA il 10/11/1979 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14 Marzo 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto Pallotta Michele colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosta in un vano condominiale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità, laddove lo stupefacente rinvenuto poteva essere destinato all'uso personale, con riferimento all'applicazione della recidiva, alla misura della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio.

L'uso personale è stato escluso sulla base della rilevante quantità dello stupefacente, delle dosi ricavabili e delle modalità di occultamento. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata poi determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione di una offesa certamente non modesta in ragione delle dosi ricavabili e di una condotta improntata ad astuzia nel nascondere la droga.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R