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Ordinanza — n. 44518/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Armando Vanulli's appeal against his drug possession conviction inadmissible. Vanulli argued the lower court committed a motivational error by excluding personal use of cocaine, but the Court found his grounds generic and lacking specific criticism of the trial court's reasoning. The appeal was rejected because the arguments failed to demonstrate a violation of law or a flaw in the court's logical deduction regarding the evidence of drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested decision, and do not contain a necessary critique of the arguments supporting the lower court's finding of responsibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific criticism drug possession conviction motivational error rejection rinvio del dibattimento tutela del processo decisionale preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNULLI ARMANDO nato a CERIGNOLA il 11/03/1968 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.VANNULLI Armando ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo vizio motivazio- nale per essere stato escluso l'uso personale dello stupefacente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio in relazione all'affermazione di responsabilità in ragione degli elementi sintomatici di una attività di spaccio in essere al momento del sequestro desunto dalla moda- lità di presentazione, di confezionamento e di occultamento dello stupefacente e della presenza di strumenti di chiusura delle confezioni oltre allo stato di deten- zione agli arresti domiciliari del prevenuto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P