Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Erminio Giovanni and Acri Salvatore inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for the rejection of specific qualifications, excessive sentencing increases, and omitted reasoning regarding recidivism, but the court found these grounds lacked the necessary critical analysis of the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90; Appeals for cassation are inadmissible if the grounds raised do not require a critical analysis of the arguments presented in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERMINIO GIOVANNI nato a ANDRIA il 04/12/1977 ACRI SALVATORE nato a ANDRIA il 17/03/1985 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Erminio Giovanni e Acri Salvatore hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani del 12 aprile 2010 (di condanna per il reato di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Andria in data 11 febbraio 2009), ha escluso la recidiva per Erminio Giovanni; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto di qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90, eccessivo aumento a titolo di continuazione e omessa motivazione del riconoscimento della recidiva per Acri) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza alle pagg.4-5 e dell'entità minima dell'aumento ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen.; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il 'oslieretensore I