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Ordinanza — n. 44514/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual criticism of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Essanhaji Zoubir and Yasri Abdelhadi inadmissible, ordering them to pay fines and costs. The appellants argued for legal violations and motivational defects regarding recidivism and mitigating circumstances, but the court found their grounds generic and lacking specific factual criticism. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was coherent and not manifestly illogical, leading to the rejection of the appeals.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeals are inadmissible if the grounds are generic, lack factual comparison with the contested decision, and fail to provide necessary criticism of the arguments supporting the lower court's ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of factual criticism recidivism recognition mitigating circumstances costs and fines manifestly illogical azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESSANHAJI ZOUBIR nato il 02/01/1984 YASRI ABDELHADI nato il 26/11/1988 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

LESSANHAJI Zoubir e YASRI Abdelhadi ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale, all'esito di giudizio di rinvio dalla pronuncia del giudice di legittimità che aveva annullato la precedente pronuncia del giudice distrettuale limitatamente al riconoscimento della recidiva in capo all'ESSANHAJI e quanto al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dello YASRI, aveva confermato le sentenze di merito sugli specifici punti.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai profili sopra evidenziati.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della recidiva per l'ESSA- NHAJI e per la esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore dello YASRI. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr