Cassation appeal dismissed as inadmissible because the court of appeal failed to examine a specific legal issue regarding traffic offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Said Abali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a conviction for traffic offenses, arguing that the appellate court should have examined the configurability of joint liability under specific traffic code articles. The court ruled that this specific legal question was not subject to the appellate judge's review, rendering the appeal inadmissible based on established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court fails to examine a legal issue that is not subject to its jurisdiction, as such issues must be raised before the first instance or are excluded by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID ABALI nato il 24/10/1989 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Said Ibali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che in parziale riforma della pronuncia resa il 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt.648, comma 2, 651, 337 cod. pen., 186, comma 7, 187, comma 8, d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Bologna il 24 maggio 2017, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati; considerato che il ricorso concerne questione (non configurabilità del concorso dei reati di cui all'art.186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 estenso