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Ordinanza — n. 44510/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis and mere repetition of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the arguments failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant's claims regarding the violation of law and defects in motivation were found to be mere repetitions of the appellate arguments, which had already been adequately addressed by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court upheld the original conviction for the crime of violent vehicle exit while ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, but merely repeat the appellate arguments which have already been fully examined by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis repetition of arguments violation of law defect in motivation procedural costs Cassa delle ammende guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE RICCARDO nato a ARZANO il 10/01/1983 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Carbone Riccardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della pronuncia resa il 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Forlì di condanna per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett.

c) e 2 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Gatteo il 9 maggio 2018, ha riconosciuto il beneficio della non menzione; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base delle due censure, tutte afferenti la violazione di legge e il vizio di motivazione, rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova dello stato di ebbrezza, quanto con riferimento alla relazione causale tra tale stato e la violenta fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il C