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Ordinanza — n. 44509/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44509/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA GIOVANNI nato a BRINDISI il 22/12/1996 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.QUARANTA Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Brindisi che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi all'esame per l'accertamento della condizione di alterazione in ragione dell'assunzione di so- stanza stupefacente di cui all'art.187 comma 8 C.d.S..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44509/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA GIOVANNI nato a BRINDISI il 22/12/1996 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.QUARANTA Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Brindisi che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi all'esame per l'accertamento della condizione di alterazione in ragione dell'assunzione di so- stanza stupefacente di cui all'art.187 comma 8 C.d.S..

Parole chiave

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momento del reato testimonianza della vittima delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali circostanza attenuante diritti della difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA GIOVANNI nato a BRINDISI il 22/12/1996 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.QUARANTA Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Brindisi che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi all'esame per l'accertamento della condizione di alterazione in ragione dell'assunzione di so- stanza stupefacente di cui all'art.187 comma 8 C.d.S..

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ricorrenza del reato ascritto in quanto la richiesta di accertamenti alcolimetrici non era sorretta da adeguata giustificazione e in ordine all'applicazione della pena ac- cessoria della sospensione della patente di guida.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio nella parte in cui ha ritenuto giustificata la richiesta rivolta al conducente di sottoporsi ad accerta- menti sui liquidi biologici in ragione del possesso di stupefacente e del nervosismo manifestato all'atto dell'accertamento. La censura relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria si scontra con il dato normativo di cui all'art.187 corna 8 C.d.S. che rinvia all'art.186 comma 7 C.d.S:

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr