Ordinanza — n. 44506/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADI ABDELJALIL nato il 13/03/1971 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato El Hadi Abdeljalil ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 16 ottobre 2020 dal Tribunale di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt.4 legge n.110/75 e 73,comnna 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bologna in data 8 gennaio 2018; ritenuto che il motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44506/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bologna in data 8 gennaio 2018; ritenuto che il motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADI ABDELJALIL nato il 13/03/1971 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato El Hadi Abdeljalil ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 16 ottobre 2020 dal Tribunale di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt.4 legge n.110/75 e 73,comnna 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bologna in data 8 gennaio 2018; ritenuto che il motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base ricorso hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, tanto più ove si osservi che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, vi è incompatibilità logica tra la circostanza attenuante invocata (art.62 n.4 cod. pen.) e la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 23821 del 27/02/2013, Orlandi, Rv. 255663 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il " ier estensore Il