Ordinanza — n. 44504/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA ABDELGHAFOUR nato il 19/09/1993 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Amara Abdelghafour ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 16 dicembre 2016 dal Tribunale di Firenze di condanna per il reato di cui agli artt.81,110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Campi Bisenzio il 18 ottobre 2016; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Campi Bisenzio il 18 ottobre 2016; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA ABDELGHAFOUR nato il 19/09/1993 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Amara Abdelghafour ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 16 dicembre 2016 dal Tribunale di Firenze di condanna per il reato di cui agli artt.81,110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Campi Bisenzio il 18 ottobre 2016; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata; rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre