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Ordinanza — n. 44500/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction due to unproven breathalyzer malfunction claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Scaglione's appeal inadmissible regarding his conviction for drunk driving. Scaglione argued that the breathalyzer used to test his alcohol level was malfunctioning, but the court found this claim baseless and unsupported by evidence. The court emphasized that positive breathalyzer results constitute valid proof of intoxication when the device has undergone regular homologation and calibration, placing the burden of proof on the defense to demonstrate the instrument's failure.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S.; In cases of driving under the influence, a positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication due to the instrument's reliability following periodic controls, requiring the defense to prove the absence or invalidity of prescribed checks to rebut this evidence.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer malfunction alcohol test validity burden of proof defense homologation requirements Cassazione appeal Italian criminal law verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 marzo 2022, con cui Scaglione Marco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e ottocento di am- menda, in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIONE MARCO nato a ALCAMO il 28/03/1997 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 marzo 2022, con cui Scaglione Marco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e ottocento di am- menda, in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S..

2. Lo Scaglione ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all'omessa regolare tenuta dell'etilometro adoperato per verifi- care lo stato di ebbrezza.

3. Il motivo di ricorso, con cui si deduce il malfunzionamento dell'etilometro, è manifesta mente infondato. Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcol- test costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento suc- cessivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive, dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilonnetro era stato regolarmente omologato e revisionato (vedi le dichiarazioni rese dal teste di P.G.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2