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Ordinanza — n. 44498/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44498/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14 dicembre 2020, ha assolto Mirabella Giuseppe dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. (capo 2) ed ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (capo 1).

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen; Ordinanza — n. 44498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Tuttavia, si è precisato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente ac- certato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

Parole chiave

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momento del reato rapporto di polizia gravi addebiti penali reato di poca entità ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14 dicembre 2020, ha assolto Mirabella Giuseppe dal reato di cui all'art. 349 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 27/05/1998 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14 dicembre 2020, ha assolto Mirabella Giuseppe dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. (capo 2) ed ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (capo 1).

2. Il Mirabella ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 116, co. 15, C.d.S., 1, 5 e 6 d.lgs. n. 8 del 2016 nonché 8 bis e 18, ultimo comma, I. n. 689 del 1981. Si deduce che, ai fini della integrazione della recidiva nel biennio, la mera conte- stazione dell'illecito depenalizzato non è sufficiente, occorrendo il suo definitivo ac- certamento.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito am- ministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che solo la fattispecie di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato laddove la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus, Rv. 282748;

Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Tuttavia, si è precisato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente ac- certato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

La Corte distrettuale si è allineata ai predetti principi, evidenziando che il Mira- bella aveva già patito, per aver circolato senza la patente di guida, una sanzione irrogata con provvedimento amministrativo e che tale provvedimento non era stato impugnato, per cui, trascorsi i sessanta giorni, era divenuto definitivo.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5