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Ordinanza — n. 44496/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZO DAVIDE nato a MARSALA il 06/11/1995 LICARI ANTONY nato a MARSALA il 05/09/1996 TITONE MARCO nato a MARSALA il 18/01/1993 DARDO GIANLUCA nato a MARSALA il 17/08/1995 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Titone Marco, Dardo Gianluca, Zizzo Davide e Licari Antony hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato con sentenza n.14955/2022 della Corte di Cassazione, ha confermato la pronuncia resa il 16 febbraio 2018 dal Tribunale di Marsala (di condanna per il reato di cui all'art.6 legge 13 dicembre 1989, n.401 e 99 cod. pen. commesso in Marsala il 6 settembre 2020 con recidiva aggravata per Zizzo, Licari e Dardo); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto applicazione dell'art.131 bis cod. pen.) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 44496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. commesso in Marsala il 6 settembre 2020 con recidiva aggravata per Zizzo, Licari e Dardo); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto applicazione dell'art.131 bis cod. pen.) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivi di cassazione esame nel merito cognizione del ricorso per cassazione grave limitazione del diritto costituzionale gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZO DAVIDE nato a MARSALA il 06/11/1995 LICARI ANTONY nato a MARSALA il 05/09/1996 TITONE MARCO nato a MARSALA il 18/01/1993 DARDO GIANLUCA nato a MARSALA il 17/08/1995 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Titone Marco, Dardo Gianluca, Zizzo Davide e Licari Antony hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato con sentenza n.14955/2022 della Corte di Cassazione, ha confermato la pronuncia resa il 16 febbraio 2018 dal Tribunale di Marsala (di condanna per il reato di cui all'art.6 legge 13 dicembre 1989, n.401 e 99 cod. pen. commesso in Marsala il 6 settembre 2020 con recidiva aggravata per Zizzo, Licari e Dardo); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto applicazione dell'art.131 bis cod. pen.) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza, ove non risulta essere stato ripercorso l'iter motivazionale censurato; considerato che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art.131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così