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Ordinanza — n. 44493/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to non-deducible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Damini Florian inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentencing agreement regarding crimes committed in Forlì and Ravenna, arguing grounds not deducible under the relevant procedural code. The court ruled that the appeal violated strict admissibility requirements for sentencing applications, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if the grounds raised are not deducible from the facts and evidence already established in the first instance proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing agreement non-deducible grounds procedural code criminal procedure condono delle spese procedurali annullamento del lodo arbitrale disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
9 ottobre 1990, n.309 (in Forlì e Ravenna da dicembre 2015 a gennaio 2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMINI FLORIAN nato a LUSHME( ALBANIA) il 27/08/1987 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' tizitcLawrscratté partii — udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Damini Florian ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Forlì e Ravenna da dicembre 2015 a gennaio 2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobr