Ordinanza — n. 44490/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO VINCENZO nato a NAPOLI il 09/12/1986 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato De Stefano Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 8 ottobre 2021 dal Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, all'art.337 e 61 n.2 cod. pen. e agli artt.582,585, 576 n.1 e 61 n.2 cod. pen. commessi in Napoli il 27 gennaio 2021 con recidiva reiterata specifica; considerato che il ricorrente, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (conferma della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, all'art.337 e 61 n.2 cod. pen. e agli artt.582,585, 576 n.1 e 61 n.2 cod. pen. commessi in Napoli il 27 gennaio 2021 con recidiva reiterata specifica; considerato che il ricorrente, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (conferma della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO VINCENZO nato a NAPOLI il 09/12/1986 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato De Stefano Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 8 ottobre 2021 dal Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, all'art.337 e 61 n.2 cod. pen. e agli artt.582,585, 576 n.1 e 61 n.2 cod. pen. commessi in Napoli il 27 gennaio 2021 con recidiva reiterata specifica; considerato che il ricorrente, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (conferma della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata; rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della