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Ordinanza — n. 44489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRILESCU CLAUDIN GEORGE nato il 14/04/1999 avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAtta155:3ZZUrFN udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Gavrilescu Claudis, George ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Roma il 13 dicembre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (dubbi sulla volontà dell'imputato e pena eccessiva) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Roma il 13 dicembre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (dubbi sulla volontà dell'imputato e pena eccessiva) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale sanzione sostitutiva impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (dubbi sulla volontà dell'imputato e pena eccessiva) non deducibili ai sensi dell'art.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRILESCU CLAUDIN GEORGE nato il 14/04/1999 avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAtta155:3ZZUrFN udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Gavrilescu Claudis, George ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Roma il 13 dicembre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (dubbi sulla volontà dell'imputato e pena eccessiva) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il ens