Ordinanza — n. 44487/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINO FABIANO nato a YVERDON( SVIZZERA) il 12/08/1970 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Bellino Fabiano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Teano il 17 dicembre 2019; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Teano il 17 dicembre 2019; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINO FABIANO nato a YVERDON( SVIZZERA) il 12/08/1970 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Bellino Fabiano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Teano il 17 dicembre 2019; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo congruamente motivata nel suo complesso la decisione di conferma del trattamento sanzionatorio; rilevato che, in ogni caso, rappresenta evidente lapsus calami il richiamo al giudizio di prevalenza già operato dal giudice di primo grado, agevolmente desumibile dall'intero contesto motivazionale; considerato che il diniego della sospensione condizionale della pena risulta fondato sulla prognosi negativa desumibile dal reato oggetto di giudizio e che con tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il s