Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44483/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44483/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MICHELE nato a OTTAVIANO il 17/11/1981 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 23 Novembre 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto PAGANO Michele colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e di euro 1.200 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44483/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MICHELE nato a OTTAVIANO il 17/11/1981 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 23 Novembre 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto PAGANO Michele colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e di euro 1.200 di multa.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni di persecuzione contraddittorie delitto vizi procedurali verdetto di colpevolezza indigenza processuale non provata panachage
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MICHELE nato a OTTAVIANO il 17/11/1981 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 23 Novembre 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto PAGANO Michele colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e di euro 1.200 di multa.

2. Considerato che l'unico motivo, inerente al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.

3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti penali, anche specifici 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in