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Ordinanza — n. 44482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1975 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 4 Febbraio 2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di RICCIO Stefano in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 52 involucri di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 DPR 309/1990.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero ricorso per cassazione inosservanza delle norme sulla competenza ricusazione fondata responsabilità penale dei minori allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1975 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 4 Febbraio 2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di RICCIO Stefano in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 52 involucri di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990.

2. Considerato che l'unico motivo, relativo al contenimento della pena, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.

3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-