Ordinanza — n. 44478/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTUCA GIANPIETRO nato il 13/01/1966 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Bertuca Giampietro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 gennaio 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Lamezia Terme, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Lamezia Terme il 16 maggio 2018 con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto, quali la qualità e quantità delle sostanze e la non occasionalità della condotta desumibile da un organizzato confezionamento in dosi (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Lamezia Terme il 16 maggio 2018 con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto, quali la qualità e quantità delle sostanze e la non occasionalità della condotta desumibile da un organizzato confezionamento in dosi (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTUCA GIANPIETRO nato il 13/01/1966 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Bertuca Giampietro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 gennaio 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Lamezia Terme, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Lamezia Terme il 16 maggio 2018 con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto, quali la qualità e quantità delle sostanze e la non occasionalità della condotta desumibile da un organizzato confezionamento in dosi (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023