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Ordinanza — n. 44476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANTONIO nato a ANDRIA il 09/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Di Stefano Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 28 novembre 2014 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Trani, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Andria il 11 agosto 2013; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Andria il 11 agosto 2013; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANTONIO nato a ANDRIA il 09/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Di Stefano Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 28 novembre 2014 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Trani, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Andria il 11 agosto 2013; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità con riferimento alla prova della responsabilità dell'imputato, che ha peraltro ammesso il fatto, e che per i motivi indicati le censure, che in alcun modi si misurano con il provvedimento impugnato, non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend