Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a critical analysis of the arguments presented in the lower court's decision. The appellate court had already evaluated the evidentiary elements in line with Supreme Court interpretative guidelines regarding circumstantial evidence and the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the court rejected the request for a re-reading of the investigative file and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds do not require a critical analysis of the arguments supporting the contested decision, as the appellate court's evaluation of evidence aligns with Supreme Court interpretative orientation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNAMORATO DANILO ANTONIO nato a NOCI il 29/04/1993 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Innamorato Danilo Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 4 giugno 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bari, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Castellana Grotte il 19 maggio 2019; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova indiziaria della responsabilità quanto con riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e che per i motivi indicati le censure, che propongono una rilettura del compendio istruttorio, non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023