Ordinanza — n. 44471/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITITTO FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 28/03/1997 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMIsoarti udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che Pititto Francesco ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Palmi ha rigettato la richiesta di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento inerente al reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in San Ferdinando il 6 ottobre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile (ex multis, Sez. 5, n.49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44471/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 (in San Ferdinando il 6 ottobre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile (ex multis, Sez. 5, n.49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 - 01;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITITTO FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 28/03/1997 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMIsoarti udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che Pititto Francesco ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Palmi ha rigettato la richiesta di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento inerente al reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in San Ferdinando il 6 ottobre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile (ex multis, Sez. 5, n.49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 - 01;
Sez. 4, n. 2678 del 30/11/2000, dep. 2001, D'amiano, Rv. 218480 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5