Ordinanza — n. 44470/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABINI ITALINO nato a LUGO il 25/07/1956 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; 14$ I 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 29 gennaio 2021, con cui Babini Italino era stato condannato alla pena di euro quattrocento di multa, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 590 cod. pen.. Il Babini ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, con- testando l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 590 cod. pen; Ordinanza — n. 44470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, essendo tardivo. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello ha emesso la decisione nel procedimento a carico del Babini in data 14 ottobre 2022. La sentenza impugnata è stata depositata entro il termine di sessanta giorni prorogato dal Collegio ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso era stato depositato in data 6 febbraio 2023 e, cioè, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto per impugnare la sentenza di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta de- finitiva e il ricorso risulta essere stato proposto fuori termine.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABINI ITALINO nato a LUGO il 25/07/1956 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; 14$
MOTIVI DELLA DECISIONE
I 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 29 gennaio 2021, con cui Babini Italino era stato condannato alla pena di euro quattrocento di multa, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 590 cod. pen.. Il Babini ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, con- testando l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile, essendo tardivo. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello ha emesso la decisione nel procedimento a carico del Babini in data 14 ottobre 2022. La sentenza impugnata è stata depositata entro il termine di sessanta giorni prorogato dal Collegio ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso era stato depositato in data 6 febbraio 2023 e, cioè, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto per impugnare la sentenza di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta de- finitiva e il ricorso risulta essere stato proposto fuori termine.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 202